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Legge 24/12/2003 n. 350

141. Per l’anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.

142. Nell’ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione dell’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista dall’articolo 33 della legge 30 luglio 2002 n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002 n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

143. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, nonché in relazione alle prioritarie esigen- ze collegate alle attività di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui è destinata, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione della produttività del personale delle aree professionali in servizio presso il predetto Ministero.

144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l’anno 2004, 60 milioni di euro per l’anno 2005 e 75 milioni di euro per l’anno 2006, nonché 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell’Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l’importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l’assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002 n. 112.

145. La reversibilità dell’assegno di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992 n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della stessa legge.

146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la più efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonché al fine di rafforzare significativamente i risultati dell’attività di controllo tributario in relazione a quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, l’Agenzia delle entrate può procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unità di personale appartenente all’area C che abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico retribuito.

147. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002 n. 289, siano state interessate da una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale contrattualizzato dell’area 1 non superino le cinque unità, il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali indicati.

148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l’anno 2004, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell’Agenzia.

149. In attuazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978 n. 468.

150. In relazione all’accresciuta complessità dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003 n. 30, l’intera quota del 10 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all’articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è destinata, limitatamente all’anno 2004, all’incentivazione del personale con le modalità previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l’importo percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell’attività e delle procedure ad essa connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

151. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

153. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 500 unità complessive. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2004, euro 12.000.000 per l’anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i relativi criteri, modalità e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell’interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

154. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 della legge 26 marzo 2001 n. 128, è rideterminata in euro 48 milioni per l’anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall’anno 2005.

155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l’anno 2004, 42 milioni di euro per l’anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1º gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, con quelle del personale dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 198. È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

156. A decorrere dal 1º gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall’analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more dell’inquadramento previsto dall’articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

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